L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell’articolo 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cosiddetta Tremonti ambiente).
I contribuenti che si trovano in situazione di cumulo degli incentivi pubblici (Conto energia e cosiddetta Tremonti ambiente) possono mantenere tale cumulo subordinatamente al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. I contribuenti devono inviare all’Agenzia delle Entrate una Comunicazione disponibile nel sito della stessa Agenzia (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-marzo-2020-conto-energia)
, effettuare il pagamento integrale delle somme dovute e la rinuncia alle cause pendenti aventi ad oggetto tale cumulo comporta il perfezionamento della posizione del contribuente.
Inoltre, in base all’art 36 comma 6-bis si prevede che:
“Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti”.
Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.